Sentenza Tribunale di Verona, Dott. Vittorio Carlo Aliprandi, 31/03/2016, n. 805

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 28/05/2015, la società mutuataria conveniva in giudizio la Banca esponendo:

  • Che in data 23/2/2006 la deducente, all’epoca società omissis, aveva perfezionato con la convenuta un contratto di mutuo a tasso variabile dell’importo di € 600.000 da rimborsare in 96 mesi a decorrere dal giorno 01/03/2008;
  • Che il tasso variabile ab origine era pari al 4,15% mentre quello moratorio era pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali;
  • Che il tasso moratorio, pari ab origine al 6,15% eccedeva il tasso soglia, da cui la richiesta di accertamento della gratuità del mutuo e la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ossia circa 146.000 come da perizia di parte.

Si costituiva con comparsa la Banca, la quale resisteva ed esponeva:

  • Che effettivamente il tasso di interesse era ab origine fissato nel tasso Euribor con uno spread di 1,50%;
  • Che la società aveva chiesto ed ottenuto una sospensione temporanea dell’ammortamento del mutuo per un periodo di 12 mesi, ma nel corso dell’autunno 2013 aveva sospeso i pagamenti ipotizzando l’esistenza di un tasso usurario;
  • Che invero gli interessi usurari non aveva alcuna rilevanza ai fini del calcolo del tasso usurario in quanto non rappresentativi di un costo del denaro in quanto costituenti una sanzione e/o voce di risarcimento del danno e che in ogni caso i predetti tassi non potevano essere sommati;
  • Che invero con decreto legge 132/2014 convertito in L. 162/14 era stato previsto il tasso di mora era quello previsto dal tasso di riferimento maggiorato di 8 punti.

Assegnati i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c., la lite era immediatamente posta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.

La domanda attorea va rigettata.

In fatto è documentato che con contratto ex art. 38 e seg. T.u.b. del 23.02.2006 a ministero notaio omissis la banca, ora banca omissis, mutuava a società omissis, con sede in Trento la somma di € 600.000 da restituire in 120 mesi di cui 24 mesi di preammortamento ; al punto 5 era previsto che sia per il periodo di preammortamento sia per quello di ammortamento si sarebbe applicato un tasso variabile parametrato all’Euribor a 3 mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 arrotondato allo 00,05% superiore maggiorato di 1,50 punti percentuali in ragione dell’anno – mentre in caso di ritardato pagamento era previsto un tasso moratorio pari a quello contrattuale, come sopra determinato, maggiorato di 2 punti in ragione di anno.

Neppure in contestazione che al momento della sottoscrizione il tasso fosse pari a 4,15% – è da ritenere che nel corso del tempo il tasso sia progressivamente sceso per effetto del calo del tasso Euribor – e documentato che nel corso dell’anno 2011 le parti sottoscrivevano un accordo volto alla sospensione dei pagamenti e neppure è contestato che nel corso dell’anno 2013 la società mutuataria, ritenendo la usurari età del mutuo anche sulla scorta di una consulenza di parte, sospendeva i pagamenti e chiedeva la restituzione degli interessi versati.

L’assunto non può essere assolutamente condiviso.

Dato atto che la stessa parte mutuataria dà atto che il tasso di interesse previsto per gli interessi corrispettivi in contratto sia assolutamente lecito, nel caso concreto non è neppure stato allegato e provato che la società attrice abbia dovuto pagare interessi moratori.

Né si può assolutamente opinare che la eventuale nullità della clausola pattizia nella parte in cui prevede interessi moratori usurari travolga anche quella lecita e valida con cui sono previsti quelli corrispettivi per noto principio espresso dall’art. 1419 c.c. secondo cui utile per inutile non vitiatur (cfr. anche Trib. Taranto 17.0.2014) secondo cui “in materia di usura bancaria, la profonda diversità di causa tra interessi corrispettivi e moratori comporta che dall’invalidità dell’uno non deriva necessariamente anche quella dell’altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Tra i due istituti non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria. Stante il disposto di cui all’art. 1419 c.c., siccome la nullità parziale non importa, generalmente, la nullità dell’intero contratto, l’invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti”).

Anche se non espressamente esplicitato la tesi dell’usurarietà poggia sulla tesi fantasiosa della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, sulla scorta di una lettura superficiale ed erronea di Cass. 350/2013 la quale si è limitata a ribadire che pure l’interesse di mora deve essere computato nel calcolo del TEG ma non ha certo affermato che debba essere operata la sommatoria delle misure percentuali del tasso corrispettivo con quello di mora.

Invero, è evidente che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento alla entità degli stessi  e non già alla loro sommatoria, atteso che gli stessi sono dovuti in situazioni alternative tra di loro e la sommatoria rappresenta un tasso creativo mai concretamente applicabile ed applicato al mutuatario (tra le molte Trib. Catania 14.5.2015, Trib. Padova 17.2.2015, 10.3.2015 n. 739, Trib. Bologna 17.2.2015, Trib. Milano 12.2.2015, 29.1.2015, 12.11.2015, 22.5.2014, 28.1.2014; Trib. Cremona ord. 9.1.2015; Trib. Torino 17.9.2014 n. 5984; Trib. Roma 16.9.2014 n. 16860; Trib. Sciacca 13.8.2014 n. 393; Trib. Verona 30.4.2014, 28.4.2014, 23.4.2015 n. 1070; Trib. Napoli 18.4.2014 n. 5949; Trib. Treviso 11.4.2014; vedere anche Trib. Verona 23.4.2015 n. 1070 e Trib. Padova 10.3.2015 e 17.2.2015 secondo cui sostenere il contrario integra lite temeraria tale da espone a condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.).

In altre parole, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza posto che l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento.

Ne discende che le previsioni contrattuali circa l’ammontare degli interessi – corrispettivi e moratori – erano assolutamente legittime e che pertanto le domande attoree vanno disattese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, III sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sulle domande avanzate dalla mutuataria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

  • Respinge le domande di parte attrice;
  • Condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € ____ attore a rifondere alla banca convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € _______ oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Cosi deciso in Verona, lì 31.03.2016

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlo Aliprandi