Con recentissima sentenza del 21 ottobre 2019 n. 26779 la Prima Sezione della Corte di Cassazione, tornando a pronunciarsi in tema di anatocismosui conti correnti, ha stabilito che “a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell’ambito all’art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullitàper contrasto con la norma codicistica”.