La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 11.09.2019 Causa c-383/2018,  è destinata ad aprire un profondo dibattito tra gli operatori del credito, sul delicato tema del rimborso dei costi dovuto al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento. I Giudici di Lussemburgo hanno sancito la responsabilità anche dei costi “che non dipendono dalla durata del contratto”.

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 11.09.2019 Causa c-383/2018, è destinata ad aprire un profondo dibattito tra gli operatori del credito, sul delicato tema del rimborso dei costi dovuto al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento. I Giudici di Lussemburgo hanno sancito la responsabilità anche dei costi “che non dipendono dalla durata del contratto”.

Inoltre la Banca d’Italia, con Comunicazione al sistema del 04.12.2019, ha disposto quanto segue: “Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte”.