Anatocismo e usura

Anatocismo e usura non sono un binomio inscindibile, ma l’effetto anatocistico può incidere sul superamento del tasso soglia di usura. Occorre partire dall’affermazione della giurisprudenza penale secondo cui l’applicazione di interessi in violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. “non può non essere considerata ai fini della valutazione del patto usurario” (Cass. N. 26100/2012 in riferimento ai rapporti extrabancari).

Si ricorda che in attuazione dell’art. 120 del TUB allora vigente, la deliberazione del CICR del 09/02/2000 aveva legittimato la produzione di interessi sugli interessi, in particolare nei rapporti di conto corrente tra banca e cliente. L’art. 1 comma 629 (sic) della L. n. 147/2013 aveva poi modificato il comma 2 dell’art. 120 TUB, stabilendo il divieto dell’anatocismo a partire dal 01/01/2004.

Il CICR è rimasto silente per oltre due anni, fino a che la L. n. 49/2016 (con disposizione entrata in vigore il 15/04/2016) ha nuovamente modificato l’art. 120 TUB, reintroducendo l’anatocismo, seppure a condizioni limitative, in particolare sotto il profilo del computo annuale degli interessi e della necessità del consenso del cliente.

Si ritiene che questa scansione temporale comporti che, quantomeno tra il 01/01/2014 e il 15/04/2016, le banche non potessero capitalizzare gli interessi scaduti.

Pertanto, come è ben spiegato (App. Torino 20/12/2013), nella ricostruzione del TEG il Giudice deve semplicemente fare applicazione dell’art. 644 c.p., secondo cui qualsiasi costo gravante sul cliente connesso alla erogazione del credito contribuisce alla formazione del tasso applicato. Perciò, si deve ribadire che se l’anatocismo è vietato ed è stato ciò nonostante contabilizzato, rileva ai fini del superamento del tasso soglia.