APERTURE DI CREDITI IN CONTO CORRENTE E CONTO DI PAGAMENTO, SCONFINAMENTI, ANTICIPAZIONI SU CREDITI E DOCUMENTI:

Per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, conto di pagamento, sconfinamenti, anticipazioni su crediti e documenti, si riportano qui di seguito le nuove direttive riguardanti gli interessi debitori:

  1. Gli interessi debitori vengono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, con una periodicità non inferiore ad un anno;
  2. Contabilizzati separatamente rispetto alla sorta capitale;
  3. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi secondo i seguenti criteri:

 

  1. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1°marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
  2. Il cliente ha a disposizione 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui agli articoli 119 o 126-quarter, comma 1, lettera b), del TUB, prima che gli interessi maturati divengano esigibili;
  3. Gli interessi, in caso di chiusura definitiva del rapporto (anche per i contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare) sono immediatamente esigibili; il saldo relativo alla sorte capitale può produrre in tal caso interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non può però produrre ulteriori interessi;
  4. Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l’addebito abbia avuto luogo;
  5. Vi è la possibilità (se stabilito contrattualmente) che i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito degli interessi, ma solo dal momento in cui gli interessi sono esigibili.