La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11554 del 11.05.2017, ha espresso il seguente principio di diritto, di portata innovativa: “Il potere del correntista di chiedere alla Banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, co. 4, del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo.”.
La Corte ha ritenuto che l’assenza di una domanda di accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente – ex art. 119 TUB, CO. 4, prima della proposizione del giudizio, non abbia rilevanza sostanziale, avendo il cliente (o chi gli succeda, ex art. 119 TUB) pieno diritto di accesso alla documentazione in qualsiasi momento egli ritenga, e questo anche successivamente all’inizio del processo, con la sola limitazione temporale che l’istanza processuale (nella specie, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c.) sia portata prima della decadenza delle istanze istruttorie (e quindi entro i termini processuali di cui all’art. 183 c.p.c., co. n. 6).